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Avvertenze
Le informazioni a carattere medico-terapico trattate hanno il solo scopo divulgativo e non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico abilitato.

La prevenzione delle patologie vertebrali e muscolo-scheletriche sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Indice argomento

  1. Introduzione
  2. Il Decreto L.gs .626/94 e la salute della schiena
  3. La formazione dei lavoratori prevista dal Decreto L.gs 626/94
  4. Formazione riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro
  5. Informazione dei lavoratori prevista dal Decreto L.gs 626/94
  6. Informazioni riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro
  7. Requisiti della formazione e informazione
  8. La "Back School" come prevenzione del mal di schiena nel mondo del lavoro

Introduzione

I temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono di scottante attualità sin dalla pubblicazione del decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, che recepisce in Italia otto direttive della CEE finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di impiego.
Il provvedimento affronta e regola tutte le tematiche relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In questo contesto il Legislatore rivolge particolare attenzione alla prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche e in particolar modo alla salvaguardia della salute della schiena. Si recepisce in questo modo la grande preoccupazione del mondo sanitario che considera il mal di schiena una delle patologie più diffuse a cui sono collegati i più alti costi sociali. Del resto sempre gli studiosi del settore concordano nell'affermare che la responsabilità maggiore del dolore vertebrale è da imputare alla postura scorretta e ai movimenti sbagliati che quotidianamente si eseguono. Situazioni queste che spesso si verificano durante l'attività lavorativa. Al contrario di quanto si possa credere, infatti, sono molti gli impieghi che mettono a rischio la colonna vertebrale.
Il decreto 626 individua nell'attività al videoterminale e nella movimentazione manuale dei carichi, due situazioni lavorative particolarmente pericolose per la salute della schiena, regolando con norme precise il loro svolgimento. E' importante aggiungere che gli esperti del settore definiscono posture a rischio posturale, ovvero fattori lavorativi che possono causare patologie del rachide, le seguenti situazioni: posizione seduta fissa, posizione eretta fissa, guida di automezzi e trasporto manuale dei carichi. Per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi sono interessati tutti quei lavoratori che sollevano, spostano , spingono, ripongono, ecc.., pesi dai 3kg in su. Inoltre anche chi svolge attività sedentaria in ufficio o in automobile, rientrando nelle situazioni posturali a rischio descritte sopra, possono, nel tempo, accusare disturbi delle strutture muscolo-scheletriche in generale e in quelle vertebrali in particolare.
Da questa breve premessa si evince, quindi, che molti sono i lavoratori che nello svolgimento delle loro mansioni mettono a rischio la salute della loro schiena.
Per operare quindi una efficace azione preventiva è necessario innanzitutto introdurre il concetto del rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. Pertanto il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, è obbligato ad oganizzare l'ambiente in modo da permettere che il dipendente possa assumere durante la sua attività posture corrette ed evitare di compiere movimenti dannosi per la colonna. Tali misure diventano fondamentali per la salvaguardia della salute dell'apparato muscolo-sceletrico e del rachide in particolare ma che comportano inevitabilmente, soprattutto per le aziende più grandi, tempi lunghi di realizzazione.
La salute però non può aspettare, è necessario quindi mettere al più presto in atto le azioni di carattere preventivo previste dalle normative e che possono essere realizzate in tempi ristretti e con costi relativamente limitati. Gli aspetti che riguardano la formazione e l'informazione del lavoratore rispecchiano perfettamente i requisiti di facile e rapida applicabilità sopra citati. Se con l' informazione si vuole ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le attrezzature, le sostanze utilizzzate, le procedure di lavoro e tutte quelle situazioni che possono influire negativamente sulla salute dell'apparato muscolo-scheletrico; con la formazione si vuole portare il lavoratore ad apprendere il corretto comportamento durante l'atività lavorativa in grado di garantire la salute propria e degli altri.
In molti Paesi Europei, da anni, le grandi aziende hanno affrontato le tematiche dell'informazione e formazione per la difesa della salute della schiena con l'istituzione di "Back School" all'interno delle proprie strutture. Tali strutture si prefiggono lo scopo di studiare le differenti realtà lavorative, valutandone i rischi posturali e i movimenti dannosi connessi con i compiti di ciascun lavoratore. Sulla scorta di tali studi i professionisti che operano all'interno della "Back School" hanno il compito di dare indicazioni precise sulla postura corretta da assumere durante l'attività lavorativa, non trascurando quelle comuni a tutti nella vita quotidiana, consigliando di modificare, se necessario, i movimenti e gli atteggiamenti che possono rivelarsi dannosi per la salute della schiena.
Per assolvere con profitto gli aspetti formativi e informativi che la normativa impone e che la filosofia della medicina preventiva suggerisce, è necessario servirsi di mezzi adeguati e di facile realizzazione. Per l'informazione i mezzi divulgativi più validi possono essere: manuali, locandine, video oppure sfruttare il mezzo telematico del futuro come internet. Per quanto riguarda la formazione del personale si possono effettuare dei seminari informativi di carattere teorico-pratico e organizzare brevi corsi teorico-pratici di igiene ed educazione posturale ed ergonomica.

Il Decreto L.GS .626/94 e la salute della schiena

Con il D.Lgs. 626/94 si introducono nella legislazione italiana novità significative per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori e destinate a modificare profondamente l'impianto della prevenzione e sicurezza nel mondo del lavoro. Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Il concetto di prevenzione diventa punto centrale del decreto imponendo ai datori di lavoro l'individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori.
In riferimento alla salute della schiena il decreto individua l'attività al videoterminale e la movimentazione manuale dei carichi mansioni particolarmente pericolose per l'integrità della colonna vertebrale.
Per completezza d'informazione trascrivo il contenuto del titolo V e VI del decreto inerenti ai due argomenti sopracitati.

TITOLO V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 47 - Campo di applicazione

  1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavo- ratori durante il lavoro.
  2. Si intendono per:

  1. movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
  2. lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervo- vascolari a livello dorso lombare.

Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro

  1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
  2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzativi necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
  3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
  4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

  1. valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
  2. adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
  3. sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

Art. 49 - Informazione e formazione

  1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

  1. il peso di un carico;
  2. il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
  3. la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.

  1. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma I.


TITOLO VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 50 - Campo di applicazione

  1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
  2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

  1. ai posti di guida di veicoli o macchine;
  2. ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
  3. ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
  4. ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
  5. alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
  6. alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 51 - Definizioni

  1. Ai fini del presente titolo si intende per:

  1. videoterininale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
  2. posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
  3. lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.

Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

  1. ai rischi per la vista e per gli occhi;
  2. ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
  3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

  1. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Art. 53 - Organizzazione del lavoro

  1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

Art. 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro

  1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
  2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
  3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
  4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
  5. E comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'intemo di accordi che prevedono la riduzione, dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 55 - Sorveglianza sanitaria

  1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malforinazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
  2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

  1. idonei, con o senza prescrizioni;
  2. non idonei.

  1. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
  2. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
  3. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

Art. 56 - Informazione e formazione

  1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

  1. le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
  2. le modalità di svolgimento dell'attività;
  3. la protezione degli occhi e della vista.

  1. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma I.
  2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.

Art. 57 - Consultazione e partecipazione

  1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

Art. 58 - Adeguamento alle norme

  1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
  2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1°' gennaio 1997.

Art. 59 - Caratteristiche tecniche

  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.


La grande innovazione di questa legge è l'attenzione che il legislatore ha nei riguardi della formazione e informazione del lavoratore nel campo della tutela della salute sul luogo del lavoro. A tale proposito si trascrivono le linee generali che il decreto sancisce in relazione all'informazione e la formazione.

La formazione dei lavoratori prevista dal Decreto L.gs 626/94

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio e quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute. con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
la formazione deve avvenire in occasione:

  1. dell'assunzione;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;

il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'ernergenza devono essere adeguatamente formati; (Sanzione in caso di violazione di questo punto: il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni). La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (sentita la commissione consultiva permanente) possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione nei casi previsti (vedi all. 1), tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

Formazione riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro

Avuto riguardo all'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro si assicura che:

  1. i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
  2. i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone;

Informazione dei lavoratori prevista dal Decreto L.gs 626/94

Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

  1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
  2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  3. i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  4. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  5. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
  6. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
  7. i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso; (Sanzione in caso di violazione di que punto: il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni). Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui ai punti a), b) e c) anche ai lavoratori a domicilio e a quelli con rapporto contrattuale privato di portierato; (Sanzione in caso di violazione di questo punto: il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni e il preposto è punito con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione).

Informazioni riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire anche informazioni riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro:

  1. provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

  1. alle condizioni d'impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
  2. alle situazioni anormali prevedibili;

  1. le informazioni e le situazioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
  2. Informazioni sull'uso dei dispositivo di protezione individuale; (Sanzione in caso di violazione di questo punto: il datore di lavoro e il dirigenti sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni e il preposto è punito con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione).

Requisiti della formazione e informazione

Con il termine informazione ci si riferisce usualmente ad interventi, di durata in generale non elevata, compiuti per fornire ai lavoratori notizie e dati, concernenti l'argomento di interesse. L'informazione non è necessariamente collegata alla presenza fisica dell'informatore, potendo essere anche effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro. Diverso è invece il significato della formazione, attività che presuppone un coinvolgimento attivo del lavoratore ed anche un momento di verifica di quanto appreso. La formazione deve infatti sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di apprendere le misure di controllo del rischio, far memorizzare le regole della sicurezza attraverso interventi partecipativi che debbono essere condotti tenendo presente l'ambiente culturale in cui si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente con forme di dimostrazione che potranno preludere o integrarsi con l'addestramento

La "Back School" come prevenzione del mal di schiena nel mondo del lavoro

Nasce in Svezia nel 1969 la prima back school presso l'ospedale Domderyd di Stoccolma. L'idea, semplice, ma molto efficace era di effettuare corsi, per tutte quelle persone che soffrivano di mal di schiena, durante i quali si davano informazioni teoriche di anatomia e di fisiologia relative alla colonna. Si cercava di sensibilizzare i partecipanti a l'uso corretto delle schiena durante le attivita' della vita quotidiana. Si insegnava il modo idoneo per effettuare sollevamento di pesi, l'esecuzione corretta di tutti quei movimenti che si effettuano al lavoro, in casa, durante l'attività sportiva e che possono comportare, se eseguiti in modo errato, notevole sovraccarico sulla spina dorsale. Si fornivano, quindi, anche con l'aiuto di proiezioni video nozioni di igiene posturale riferite a situazioni reali della vita quotidiana.
L'equipe che sovraintendeva la scuola della schiena, era composta da medici, psicologi, fisioterapisti, insegnanti di educazione fisica che lavoravano in stretto contatto per affrontare con un approccio multidisciplinare le problematiche inerenti al mal di schiena. Ben presto, l'idea, si è poi diffusa in Canada, negli Stati uniti, nella Nuova Zelanda, in Europa approdando nei primi anni ottanta anche in Italia. L'esperienza si è trasmessa con rapidità perché i risultati che le back school ottengono sono estremamente soddisfacenti.
Studi di professionisti tedeschi e americani hanno ribadito che i corsi di back school comportano, per chi li frequenta, miglioramenti sostanziali delle patologie a carico del rachide con il grande risultato di eliminare l'uso dei farmaci. Ma la funzione di questa scuola, che potremo anche chiamare di educazione alla salute della propria schiena, non deve interessare solamente le persone che soffrono di affezioni, ma deve altresì incidere sul fondamentale aspetto della prevenzione.
In questa ottica l'ideale è poter inserire la back school all'interno delle strutture lavorative, in modo da organizzare gli ambienti di lavoro i ritmi, le mansioni lavorative privilegiando nelle scelte l'aspetto ergonomico. Cercando, quindi, di rendere il luogo di lavoro adatto alle caratteristiche di chi opera, salvaguardando la salute in generale e quella della schiena in particolare. Dando importanti indicazioni per mantenere integra la propria colonna vertebrale.


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